Cosa succede se ci si rende conto di aver acquistato una casa che non ha agibilità? Niente paura perché sempre la possibilità di appellarsi alla normativa vigente.
Le difficoltà che si affrontano nell’acquisto di un immobile sono innumerevoli; non solo c’è da cercare la casa, anzi questa è solo la punta dell’iceberg, ma bisogna richiedere e riuscire ad ottenere un mutuo, così come bisogna far attenzione che sull’immobile non ci siano pendenze in corso e così via.
Può capitare, quindi, che lungo il processo che porta al rogito qualcosa ci sfugga, ma cosa fare quando il dettaglio in questione non è tanto un dettaglio e anzi riguarda la mancata agibilità dell’immobile? Intanto partiamo dalla definizione stessa di agibilità; è quel documento, emesso da un tecnico, che conferma che la casa abbia tutte le condizioni di sicurezza, salubrità e risparmio energetico della struttura e degli impianti installati.
Questo significa che anche un mal funzionamento non accertato all’inizio dell’impianto elettrico può determinate l’inagibilità della casa, insomma può bastare davvero poco e ritrovarsi con una casa acquistata ma in cui non è agibile. Che fare in questi casi? Per l’acquirente c’è la possibilità di appellarsi alla legge che lo tutela.
Il certificato di agibilità è, quindi, uno di quei documenti imprescindibili che il venditore deve fornire all’acquirente, ma se manca e il compratore non se ne rende conto fino dopo la firma del rogito che segna il contratto di acquisto dell’immobile può appellarsi ad una normativa specifica che lo tutela.
In prima battuta c’è da dire che un contratto di compravendita di un immobile è valido anche se la casa non è agibile, quello che cambia è il rapporto contrattuale tra le due parti. Il proprietario dell’immobile che vende non avendo e non richiedendo il documento di agibilità è considerato inadempiente e l’acquirente può rivalersi su di lui legalmente.
Chi acquista è insomma tutelato dalla legge e prevalersi significa che può chiedere sia l’annullamento del contratto che il risarcimento del danno provocato. E qualora l’acquirente volesse procedere all’acquisto potrebbe anche richiedere una riduzione del prezzo di acquisto. Quanto detto fino ad ora è reso possibile dal fatto che appunto l’inagibilità impedisce il godimento del bene acquistato, determinando anche una svalutazione del prezzo.
Pure restando un documento imprescindibile, la certificazione di agibilità non è necessaria quando la compravendita riguarda una casa o un edificio costruito prima del 1934, in questo caso è necessario presentare la certificazione dell’epoca di edificazione.
Allo stesso modo, anche gli edifici costruiti prima del 2 settembre 1967 richiedono solo una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che certifichi l’anno di costruzione.