A chi spettano le spese di manutenzione del tetto? Ecco cosa sapere e come ripartire i costi

Le spese di manutenzione del tetto possono spettare sia al proprietario che a tutto il condominio in base ai casi: vediamo quali sono.

Il tetto è una parte fondamentale della casa, perché questa protegge dalle intemperie e permette la coibentazione degli ambienti. Un danno sul tetto può comportare l’ingresso d’acqua, la formazione di umidità e muffa, ma anche avviare un processo di erosione dei materiali interni e della struttura stessa dell’edificio.

Si capisce bene che quando si crea un danno sul tetto è necessario agire tempestivamente per evitare che i danni siano maggiori e dunque si sia costretti ad un esborso ancora più importante per salvaguardare la casa o l’intero edificio. Per far sì che simili situazioni non si verifichino è fondamentale che venga fatta una manutenzione ordinaria per cancellare gli effetti di deterioramento tipici del passare del tempo.

Può anche capitare però che sia necessaria una manutenzione straordinaria, ad esempio quando in seguito ad un fenomeno meteorologico estremo parte del tetto viene divelta o bucata. In tutti questi casi a chi spetta pagare se ci si trova in un condominio? E se si è solamente inquilini?

A chi spettano le spese di manutenzione del tetto

Il dubbio nel caso della casa indipendente ovviamente si pone solo se si è affittuari. Chiariamo subito questo punto per poi passare agli altri: in nessun caso l’inquilino deve pagare spese di manutenzione del tetto né ordinarie né straordinarie, poiché la legge prevede che siano sempre a carico del proprietario di casa e questo vale ovviamente anche per un appartamento in condominio.

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A chi spettano le spese di manutenzione del tetto – designmag.it

Passando ai casi condominiali, l’articolo 117 del Codice Civile prevede che in linea di massima le spese ordinarie di manutenzione del tetto spettino al proprietario dell’appartamento, dunque a quello che abita all’ultimo piano. Completamente differente è il discorso per le spese straordinarie che invece devono essere suddivise tra tutti i condomini in base ai millesimi dell’appartamento.

C’è tuttavia un’eccezione da considerare. Le spese possono spettare anche solo ad alcuni condomini e non necessariamente a quelli che abitano all’ultimo piano dell’edificio. Nel caso in cui il codominio presenti più scale, cortili, lastrici solari, opere e impianti destinati a servire una parte del fabbricato, le spese saranno a carico di coloro che ne traggono una reale utilità.

In ogni caso le spese vanno sempre prima discusse durante l’assemblea condominiale affinché tutti i condomini possano essere a conoscenza dell’esborso dovuto e approvare la spesa. La previa approvazione dell’assemblea non è dovuta solo nei casi di urgenza: se un lavoro fa fatto subito il proprietario dell’appartamento può intervenire subito, ma deve successivamente informare l’assemblea condominiale.

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