Stangata canone concordato 3+2: ecco cosa succede davvero a fine biennio

La fine di un contratto di locazione comporta molta confusione, eppure basta sapere cosa dice la Legge per non correre rischi

Nel panorama immobiliare italiano, i contratti di locazione a canone concordato 3+2 rappresentano un’opzione popolare sia per i locatori che per gli inquilini. Questi contratti, della durata iniziale di tre anni, prevedono un rinnovo automatico per altri due anni, garantendo una stabilità contrattuale nel medio termine.

Tuttavia, molti si chiedono cosa succede al termine di questi cinque anni e quali sono le opzioni disponibili per entrambe le parti coinvolte.

Cosa succede ai contratti di affitto a canone concordato 3+2 alla scadenza del quinquennio?

Un contratto di locazione a canone concordato ha una durata minima di tre anni, ma può essere stabilito per un periodo più lungo se le parti lo concordano. Alla scadenza del triennio, il contratto si rinnova automaticamente per altri due anni, senza la necessità di comunicazioni formali tra le parti. Questo rinnovo biennale continua a ripetersi a meno che una delle parti non richieda esplicitamente una modifica o una cessazione del contratto.

Dopo i primi tre anni di locazione, l’inquilino ha la libertà di recedere dal contratto senza dover fornire giustificazioni particolari, a patto di inviare una comunicazione al locatore con un preavviso di sei mesi. Il locatore, al contrario, può recedere solo in presenza di motivazioni specifiche previste dalla Legge n. 431/98. Tra queste ragioni vi sono la necessità di destinare l’immobile a uso proprio, la disponibilità di un’altra abitazione per il conduttore, o l’intenzione di vendere l’immobile a terzi.

Canone concordato fine biennio
A fine biennio del canone concordato ci sono diverse possibilità (www.designmag.it)

Al termine del primo periodo di rinnovo biennale, ovvero dopo cinque anni dalla stipula iniziale del contratto, il contratto si rinnova nuovamente per altri due anni, a meno che una delle parti invii una comunicazione di disdetta almeno sei mesi prima della scadenza. A questo punto, sia l’inquilino che il locatore possono recedere senza dover fornire motivazioni, contrariamente a quanto previsto dopo i primi tre anni.

È importante sottolineare che per rispettare il termine di sei mesi, fa fede la data di ricezione della comunicazione da parte del destinatario, non quella di invio. Anche se la comunicazione non viene ritirata, conta la data in cui viene lasciato l’avviso di giacenza.

A questo punto possiamo dire chiaramente e in maniera semplificata che dopo il quinquennio, si possono presentare tre situazioni:

1. Rinnovo automatico: Se nessuna delle parti comunica la disdetta, il contratto si rinnova automaticamente per altri due anni. Questo processo può continuare indefinitamente, salvo comunicazione contraria.

2. Disdetta con preavviso: Se una delle parti invia una disdetta con il giusto preavviso di sei mesi, il contratto termina alla scadenza prevista.

3. Disdetta tardiva: Se la comunicazione di disdetta arriva oltre i sei mesi di preavviso, il contratto si rinnova per un’ulteriore volta, ma la disdetta avrà effetto alla successiva scadenza biennale, senza bisogno di un’altra comunicazione.

In generale, il locatore non può aumentare il canone durante la durata del contratto. Tuttavia, può proporre una riduzione del canone, notificando l’Agenzia delle Entrate. Qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali deve essere negoziata tra le parti e comunicata almeno sei mesi prima della scadenza del rinnovo biennale. In assenza di una revisione delle condizioni, il contratto si rinnova automaticamente alle stesse condizioni economiche.

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