Bonus ristrutturazioni diventa cumulabile e vale un sacco di soldi con la nuovissima circolare

Mix di agevolazioni, è possibile effettuare il cumulo? Vediamo che cosa dice l’Agenzia delle Entrate a tal proposito

L’argomento che andiamo ad affrontare nasce sulla base di un quesito che molte persone che decidono di sfruttare i benefici del bonus ristrutturazione si pongono. Ovvero se tale incentivo sia cumulabile con ulteriori agevolazioni. Per conoscere la risposta e quindi che cosa prevede la normativa in materia, occorre affidarsi all’Agenzia delle Entrate che ha fornito molti dettagli in tal senso nella circolare numero 17/E.

Circolare nella quale si parla proprio della possibilità di accedere ad un mix di bonus per effettuare sul proprio immobili lavori di ristrutturazione, con buone e cattive notizie che il contribuente deve conoscere per non rischiare di ritrovarsi a dover restituire un’agevolazione o parte di essa.

Bonus e agevolazioni, quali sono cumulabili? Cosa dice l’Agenzia delle Entrate

Ad oggi è l’articolo 16 del DL 63/2013 a regolamentare e definire requisiti e criteri per accedere al bonus ristrutturazione, che consente di ottenere su una spesa massima di 96mila euro, detrazioni del 50% spalmate su un periodo di dieci anni con identiche rate annuali. La circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 3.2 specifica che il limite di spesa ammesso alla detrazione è annuale oltre a riguardare la singola abitazione. Quando invece si fa riferimento ad interventi sulle parti comuni degli edifici, sono consentiti quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, i lavori di risanamento conservativo e restauro e di ristrutturazione edilizia.

I limiti sul cumulo di bonus
Le normative che regolano la possibilità di cumulare agevolazioni (designmag.it / fonte ansa)

Interventi che possono ottenere agevolazioni anche per gli interventi su singole unità e/o sulle relative pertinenze, con la sola eccezione dei lavori di manutenzione ordinaria a meno che non vengano inseriti in un più ampio contesto di ristrutturazione dell’immobile. L’importante è che gli interventi vengano sempre eseguiti su strutture già esistenti e non di nuova realizzazione, come specificato dalla circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 4 che segnala come sola eccezione la costruzione di autorimesse o di posti auto pertinenziali.

Cosa è possibile cumulare

Entrando nel merito della possibilità di cumulo, l’Agenzia delle entrate specifica che qualora vengano erogati contributi e sovvenzioni i relativi importi dovranno essere sempre interamente sottratti dalle spese sostenute, prima del calcolo della detrazione che viene calcolata unicamente sulle ‘spese a carico’. Non è possibile cumulare Ecobonus e bonus ristrutturazione qualora gli interventi rientrino nelle due agevolazioni: il contribuente dovrà sceglierne una tenendo conto anche di alcuni dettagli, ad esempio il fatto che con l’Ecobonus sia necessario effettuare comunicazione all’Enea dei dati dei lavori.

Sono invece cumulabili le agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio con quelle previste per le spese relative ai beni soggetti al regime vincolistico seppur ridotte nella misura del 50%. Infine non viene ridotta la spesa detraibile in caso di eventuale percezione di indennizzi assicurativi, pertanto è di fatto ammesso il cumulo.

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